Art. 28.
(Reclamo contro i provvedimenti presidenziali).

      1. Contro i provvedimenti del presidente della sezione è ammesso reclamo da notificare alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
      2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, osservato anche il comma 3 del medesimo articolo.
      3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica le altre parti costituite possono presentare memorie difensive.
      4. Scaduti i termini perentori, il collegio decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
      5. Il collegio pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi, pronuncia ordinanza motivata non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.